Art. 76

Mezzi di ricorso

In vigore dal 11 set 2023
Mezzi di ricorso 1.   Qualora un deputato o un ex deputato ritenga che le presenti misure di attuazione non siano state applicate correttamente nei suoi confronti dal servizio competente può rivolgersi al Segretario generale. 2.   Il deputato o ex deputato che si trovi in disaccordo con la decisione del Segretario generale può presentare un ricorso ai Questori, i quali adottano una decisione previa consultazione del Segretario generale. Il ricorso è indirizzato al presidente in carica dei Questori. 3.   Ciascuna delle parti della procedura di ricorso che non condivide la decisione adottata dai Questori può presentare un ricorso all’Ufficio di presidenza in vista della decisione finale. Tale ricorso è basato sugli stessi documenti giustificativi già presentati con il ricorso iniziale presentato a norma dei paragrafi 1 e 2 ed è indirizzato al presidente. 4.   I ricorsi presentati a norma dei paragrafi 1, 2 o 3 sono motivati e sono presentati per iscritto, unitamente agli eventuali documenti giustificativi, entro due mesi dalla notifica della decisione impugnata. 5.   Il Parlamento provvede affinché i ricorrenti ricevano un avviso di ricevimento per ogni ricorso da essi presentato. 6.   Se, dopo aver presentato un ricorso a norma dei paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo e prima che l’organo di ricorso competente abbia adottato una decisione, il deputato impugna la decisione oggetto del ricorso mediante un ricorso di annullamento a norma dell’articolo 263 TFUE, il ricorso è dichiarato privo di oggetto e la procedura si conclude. Un ricorso presentato a norma dei paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo è dichiarato irricevibile se il deputato lo presenta dopo aver presentato un ricorso di annullamento a norma dell’articolo 263 TFUE. 7.   Il presente articolo si applica anche ai successori legali dei deputati e agli ex deputati.
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