Art. 4
In vigore dal 22 giu 2023
La presente decisione è attuata dalle parti conformemente all’articolo 22.2, paragrafo 1, dell’accordo. Le modifiche dell’accordo adottate con la presente decisione sono confermate dallo scambio di note diplomatiche ed entrano in vigore al momento di tale scambio a norma dell’articolo 23.2, paragrafo 3, dell’accordo.
Storico versioni
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