Art. 1
In vigore dal 22 giu 2023
a)
Nell’allegato 14-B, parte 1, sezione A, dell’accordo, le indicazioni geografiche elencate nell’allegato 1 della presente decisione sono aggiunte all’elenco corrispondente di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro dell’Unione europea.
b)
Nell’allegato 14-B, parte 1, sezione B, dell’accordo, le indicazioni geografiche elencate nell’allegato 2 della presente decisione sono aggiunte all’elenco di indicazioni geografiche del Giappone.
c)
Nell’allegato 14-B, parte 2, sezione A, dell’accordo, le indicazioni geografiche elencate nell’allegato 3 della presente decisione sono aggiunte all’elenco corrispondente di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro dell’Unione europea.
d)
Nell’allegato 14-B, parte 2, sezione B, dell’accordo, le indicazioni geografiche elencate nell’allegato 4 della presente decisione sono aggiunte all’elenco di indicazioni geografiche del Giappone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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