Art. 2

In vigore dal 22 giu 2023
a) Il comitato misto deciderà in merito all’ulteriore aggiunta, entro la fine di quest’anno (2023), nell’allegato 14-B dell’accordo, di un numero massimo di 6 nomi provenienti dal Giappone, da proteggere come indicazioni geografiche a norma dell’accordo, a condizione che tali nomi siano indicazioni geografiche protette nel territorio del Giappone in conformità alle sue disposizioni legislative e regolamentari. b) Nel 2025 il comitato misto deciderà in merito a un’ulteriore aggiunta nell’allegato 14-B dell’accordo di un numero sufficiente di indicazioni geografiche dell’Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche a norma dell’accordo, in modo soddisfacente per entrambe le parti, che rispecchi il livello di attuazione delle politiche in materia di indicazioni geografiche nei rispettivi territori, a condizione che tali nomi siano indicazioni geografiche protette nel territorio della parte in conformità alle sue disposizioni legislative e regolamentari.
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