Art. 3
In vigore dal 22 giu 2023
La presente decisione è redatta in duplice esemplare. L’ e gli allegati della presente decisione sono redatti in duplice esemplare nelle lingue facenti fede dell’accordo di cui all’articolo 23.8, paragrafo 1, del medesimo, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Storico versioni
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