Art. 10
Diritti procedurali delle istituzioni
In vigore dal 21 giu 2023
Diritti procedurali delle istituzioni
Il Mediatore garantisce che le istituzioni siano informate sulle sue indagini, nonché sui relativi esiti, e abbiano la possibilità di presentare osservazioni e prove, come previsto dalla presente decisione e dallo statuto.
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