Art. 10 · Diritti procedurali delle istituzioni

Art. 10

Diritti procedurali delle istituzioni

In vigore dal 21 giu 2023
Diritti procedurali delle istituzioni Il Mediatore garantisce che le istituzioni siano informate sulle sue indagini, nonché sui relativi esiti, e abbiano la possibilità di presentare osservazioni e prove, come previsto dalla presente decisione e dallo statuto.
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