Art. 12

Cooperazione con i difensori civici e con analoghi organismi negli Stati membri

In vigore dal 21 giu 2023
Cooperazione con i difensori civici e con analoghi organismi negli Stati membri 1.   Il Mediatore può cooperare con difensori civici e analoghi organismi negli Stati membri, anche attraverso la Rete europea dei difensori civici, conformemente allo statuto. 2.   I membri della Rete europea dei difensori civici possono sottoporre interrogazioni al Mediatore in merito a questioni inerenti all’Unione europea. Qualora lo ritenga opportuno, il Mediatore può chiedere all’istituzione competente di rispondere all’interrogazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:C:2023:161:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo