Art. 12
Cooperazione con i difensori civici e con analoghi organismi negli Stati membri
In vigore dal 21 giu 2023
Cooperazione con i difensori civici e con analoghi organismi negli Stati membri
1. Il Mediatore può cooperare con difensori civici e analoghi organismi negli Stati membri, anche attraverso la Rete europea dei difensori civici, conformemente allo statuto.
2. I membri della Rete europea dei difensori civici possono sottoporre interrogazioni al Mediatore in merito a questioni inerenti all’Unione europea. Qualora lo ritenga opportuno, il Mediatore può chiedere all’istituzione competente di rispondere all’interrogazione.
Storico versioni
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