Art. 13

Pubblicazione di informazioni sulle indagini

In vigore dal 21 giu 2023
Pubblicazione di informazioni sulle indagini Il Mediatore può rendere pubbliche informazioni non classificate e non riservate sullo stato di avanzamento di un’indagine. In particolare, in caso di indagini di interesse pubblico, il Mediatore può rendere pubblici gli scambi con le istituzioni o gli Stati membri, nel rispetto delle condizioni di cui all’, paragrafo 8, dello statuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:C:2023:161:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo