Art. 13
Pubblicazione di informazioni sulle indagini
In vigore dal 21 giu 2023
Pubblicazione di informazioni sulle indagini
Il Mediatore può rendere pubbliche informazioni non classificate e non riservate sullo stato di avanzamento di un’indagine. In particolare, in caso di indagini di interesse pubblico, il Mediatore può rendere pubblici gli scambi con le istituzioni o gli Stati membri, nel rispetto delle condizioni di cui all’, paragrafo 8, dello statuto.
Storico versioni
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