Art. 9

Diritti procedurali del denunciante

In vigore dal 21 giu 2023
Diritti procedurali del denunciante 1.   Il Mediatore deve tenere il denunciante informato sullo stato di avanzamento dell’indagine. 2.   In qualsiasi fase dell’indagine, il denunciante può presentare osservazioni o fornire informazioni supplementari che non erano note quando è stata presentata la denuncia e che rientrano nell’ambito dell’indagine del Mediatore. 3.   Il denunciante ha il diritto di chiedere un riesame di una decisione adottata ai sensi degli .3. e 3.4. della presente decisione, e di qualsiasi conclusione contenuta in una decisione che chiude un’indagine, ad eccezione di una constatazione di cattiva amministrazione. Le norme specifiche relative alle modalità secondo le quali il Mediatore si occupa delle richieste di riesame saranno esposte in una decisione del Mediatore e pubblicate sul suo sito web. 4.   Nel caso in cui presenti una richiesta di riesame ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, il denunciante ha il diritto di chiedere l’accesso al fascicolo del Mediatore relativo alla denuncia. La divulgazione delle informazioni contenute nel fascicolo al denunciante deve essere conforme alle norme previste dallo statuto e, in particolare, all’, paragrafo 8, del medesimo. 5.   Al fine di tutelare i legittimi interessi del denunciante o di una terza parte, il Mediatore può identificare come riservate le informazioni contenute in una denuncia o in altri documenti e informarne l’istituzione di conseguenza. In circostanze eccezionali, come nel caso di denunce relative a segnalazioni di illeciti, il Mediatore può decidere di non comunicare l’identità del denunciante all’istituzione interessata. 6.   Il denunciante può ritirare una denuncia nel corso di qualsiasi fase di un’indagine. Ciò non impedisce al Mediatore di aprire un’indagine di propria iniziativa sulla questione oggetto della denuncia.
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