Art. 7

Relazioni destinate al Parlamento

In vigore dal 21 giu 2023
Relazioni destinate al Parlamento 1.   Il Mediatore deve presentare regolarmente al Parlamento europeo una relazione sulle sue indagini, anche mediante una relazione annuale comprendente una valutazione della conformità alle raccomandazioni del Mediatore, proposte di soluzioni e suggerimenti per il miglioramento. La relazione deve includere anche, se del caso, l’esito delle indagini del Mediatore relative a molestie sul lavoro, segnalazioni di illeciti e conflitti di interesse all’interno delle istituzioni. 2.   Il Mediatore può presentare una relazione speciale al Parlamento europeo dopo aver annunciato all’istituzione interessata la stesura di tale relazione. Le relazioni speciali possono riguardare qualsiasi indagine nell’ambito della quale il Mediatore rilevi casi di cattiva amministrazione e che quest’ultimo ritenga di particolare interesse pubblico.
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