Art. 4

In vigore dal 19 giu 2023
1.   L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall'UNODC e dall'UNOCT. Tali relazioni periodiche costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio. 2.   La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari concernenti l'attuazione dell'azione di cui all'.
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