Art. 3
In vigore dal 19 giu 2023
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dell'azione che deve essere finanziata dall'Unione di cui all' è pari a 4 000 000,82 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle norme e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude accordi di contributo con l'UNODC e l'UNOCT. Gli accordi di contributo dispongono che l'UNODC e l'UNOCT assicurino la visibilità del contributo dell'Unione in misura corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere gli accordi di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione degli accordi.
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