Art. 1
In vigore dal 19 giu 2023
1. In vista dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, l'Unione continua a sostenere l'universalizzazione e l'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare («ICSANT») mediante un'azione operativa.
2. Gli obiettivi dell'azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a)
aumentare il numero di Stati che avviano le procedure per diventare parti dell'ICSANT e accrescere la consapevolezza e la conoscenza dell'ICSANT tra i beneficiari, quali i responsabili delle politiche e dei processi decisionali nazionali, e nei consessi internazionali;
b)
migliorare la legislazione nazionale e la capacità degli operatori della giustizia penale e degli altri pertinenti portatori di interessi nazionali nei paesi beneficiari di indagare, perseguire e giudicare i casi rientranti nell'ambito di competenza dell'ICSANT;
c)
migliorare le politiche, le pratiche e le procedure per prevenire, individuare e contrastare la minaccia rappresentata da attori non statali, compresi i terroristi, che acquisiscono, detengono e/o utilizzano materiali nucleari o altri materiali radioattivi;
d)
migliorare la conoscenza e la comprensione della minaccia rappresentata dal terrorismo radiologico e nucleare e da altri comportamenti criminali che coinvolgono tali materiali;
e)
rafforzare la cooperazione nazionale e internazionale, compreso lo scambio di informazioni, all'interno degli Stati parti e tra di essi nell'elaborazione e adozione di misure efficaci e concrete per attuare efficacemente la convenzione.
3. Una descrizione particolareggiata dell'azione di cui al paragrafo 1 figura nell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:1187:oj#art-1