Art. 2
In vigore dal 19 giu 2023
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica dell'azione di cui all' è affidata all'UNODC e all'UNOCT.
3. L'UNODC e l'UNOCT svolgono tale compito sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante conclude i necessari accordi con l'UNODC e l'UNOCT.
Storico versioni
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