Art. 5
Valutazione della legittimazione per le richieste di riesame interno
In vigore dal 11 apr 2023
Valutazione della legittimazione per le richieste di riesame interno
1. L’istituzione o l’organo dell’Unione interessato verifica che le persone che hanno presentato la richiesta e i loro rappresentanti soddisfino i criteri o le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 1 bis, del regolamento (CE) n. 1367/2006, procedendo alla valutazione delle informazioni trasmesse in conformità della presente decisione.
2. Se le informazioni trasmesse in conformità della presente decisione non consentono all’istituzione o all’organo dell’Unione interessato di valutare appieno il rispetto dei criteri e/o delle condizioni di cui sopra, l’istituzione o l’organo chiede alla parte richiedente di trasmettere ulteriori documenti o informazioni entro un periodo di tempo ragionevole stabilito dall’istituzione o dall’organo stesso e non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo, i termini di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 sono sospesi.
3. Se del caso, l’istituzione o l’organo dell’Unione interessato può consultare le autorità nazionali competenti di qualsiasi Stato membro dell’Unione per verificare e valutare le informazioni trasmesse dall’organizzazione non governativa interessata o dall’avvocato interessato in merito ai criteri di ammissibilità di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1367/2006. Durante tale periodo di consultazione, non superiore a 30 giorni, i termini di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 sono sospesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:748:oj#art-5