Art. 5 · Valutazione della legittimazione per le richieste di riesame interno

Art. 5

Valutazione della legittimazione per le richieste di riesame interno

In vigore dal 11 apr 2023
Valutazione della legittimazione per le richieste di riesame interno 1.   L’istituzione o l’organo dell’Unione interessato verifica che le persone che hanno presentato la richiesta e i loro rappresentanti soddisfino i criteri o le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 1 bis, del regolamento (CE) n. 1367/2006, procedendo alla valutazione delle informazioni trasmesse in conformità della presente decisione. 2.   Se le informazioni trasmesse in conformità della presente decisione non consentono all’istituzione o all’organo dell’Unione interessato di valutare appieno il rispetto dei criteri e/o delle condizioni di cui sopra, l’istituzione o l’organo chiede alla parte richiedente di trasmettere ulteriori documenti o informazioni entro un periodo di tempo ragionevole stabilito dall’istituzione o dall’organo stesso e non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo, i termini di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 sono sospesi. 3.   Se del caso, l’istituzione o l’organo dell’Unione interessato può consultare le autorità nazionali competenti di qualsiasi Stato membro dell’Unione per verificare e valutare le informazioni trasmesse dall’organizzazione non governativa interessata o dall’avvocato interessato in merito ai criteri di ammissibilità di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1367/2006. Durante tale periodo di consultazione, non superiore a 30 giorni, i termini di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 sono sospesi.
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