Art. 4
Rappresentanza da parte di un’organizzazione non governativa o di un avvocato
In vigore dal 11 apr 2023
Rappresentanza da parte di un’organizzazione non governativa o di un avvocato
1. Qualora organizzazioni non governative o altri membri del pubblico siano rappresentati da un’organizzazione non governativa, si applica l’.
2. Qualora organizzazioni non governative o altri membri del pubblico siano rappresentati da un avvocato, la richiesta contiene documenti e dati comprovanti che l’avvocato è abilitato a patrocinare dinanzi a un tribunale di uno Stato membro. Tali documenti possono comprendere un certificato rilasciato dall’ordine degli avvocati di uno Stato membro o qualsiasi altro documento avente la medesima finalità secondo la prassi nazionale. L’avvocato produce altresì una procura che ne attesti il diritto di rappresentare il proprio cliente.
Storico versioni
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