Art. 3
Condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1 bis , primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1367/2006
In vigore dal 11 apr 2023
Condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1 bis
, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1367/2006
1. I membri del pubblico che hanno il diritto di presentare una richiesta di riesame interno di un atto amministrativo o di un’omissione amministrativa a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 trasmettono l’elenco dei documenti di cui al paragrafo 2 a dimostrazione del rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1 bis, primo comma, lettera b), di tale regolamento.
2. Elenco dei documenti da trasmettere:
a)
una descrizione sintetica dell’interesse pubblico sufficiente in questione;
b)
una descrizione del metodo di raccolta del sostegno del pubblico. Nel caso di una campagna di raccolta firme online, sono comunicati i dettagli della piattaforma e i metodi impiegati per garantire l’autenticità dei risultati. Qualsiasi metodo di raccolta garantisce che siano escluse le dichiarazioni doppie o false e i dati di membri del pubblico non residenti o non stabiliti nell’UE e che sia fornita una suddivisione per Stato membro. La descrizione precisa altresì gli elementi di prova considerati atti a dimostrare l’autenticità dei documenti e dei dati presentati;
c)
una descrizione sintetica dell’entità del sostegno del pubblico alla richiesta — compreso in particolare il numero dei sostenitori suddivisi per Stato membro — che dimostri che la richiesta è sostenuta da almeno 4 000 membri del pubblico residenti o stabiliti in almeno cinque Stati membri, con almeno 250 membri provenienti da ciascuno di tali Stati membri.
3. Se il firmatario è una persona fisica, sono trasmesse le informazioni seguenti:
a)
prova della firma;
b)
nome e cognome;
c)
indirizzo e Stato membro di residenza;
d)
conferma del rispetto del requisito di età minima (a seconda dei requisiti vigenti nello Stato membro di residenza per l’esercizio del diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo).
4. Se il firmatario è un’organizzazione, sono trasmesse le informazioni seguenti:
a)
prova della firma;
b)
nome dell’organizzazione;
c)
indirizzo e Stato membro di stabilimento;
d)
numero di registro nazionale;
e)
nome, cognome e titolo del rappresentante.
5. L’istituzione o l’organo dell’Unione cui è stata presentata la richiesta utilizza i dati personali trasmessi a norma dei paragrafi 3 e 4 unicamente per verificare se le parti richiedenti soddisfano i criteri e le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1 bis, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1367/2006 e li cancella un anno dopo la presentazione della richiesta, salvo contestazione del rispetto dei criteri di ammissibilità, nel qual caso i dati personali possono essere conservati fino alla risoluzione della controversia.
Storico versioni
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