Art. 2

Criteri di legittimazione di organizzazioni non governative per le richieste di riesame interno

In vigore dal 11 apr 2023
Criteri di legittimazione di organizzazioni non governative per le richieste di riesame interno 1.   Qualsiasi organizzazione non governativa che presenta una richiesta di riesame interno di un atto amministrativo o di un’omissione amministrativa a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 fornisce prove atte a dimostrare la propria conformità ai criteri stabiliti all’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento, trasmettendo i documenti elencati al paragrafo 5 del presente articolo. 2.   Qualora non possa trasmettere uno di tali documenti per motivi che non le sono imputabili, l’organizzazione non governativa può fornire la prova necessaria utilizzando qualsiasi altro documento equivalente. 3.   Qualora dai documenti non risulti in modo chiaro che l’organizzazione non governativa è indipendente e senza fini di lucro, è necessaria una dichiarazione in tal senso firmata dalla persona all’uopo designata nell’ambito di detta organizzazione. 4.   Qualora dai documenti non risulti in modo chiaro che l’organizzazione non governativa ha come obiettivo primario dichiarato di promuovere la tutela dell’ambiente nell’ambito del diritto ambientale, che è stata costituita da più di due anni e persegue attivamente tale obiettivo o che l’oggetto della richiesta di riesame interno rientra nei suoi obiettivi e nelle sue attività, l’organizzazione presenta qualsiasi altro documento che provi il rispetto di tali criteri. 5.   Elenco dei documenti da trasmettere a norma del paragrafo 1: a) statuto o regolamento interno dell’organizzazione non governativa oppure, per gli Stati membri dell’UE la cui legislazione non richieda né preveda l’adozione di uno statuto o di un regolamento interno da parte di un’organizzazione non governativa, qualsiasi altro documento avente la medesima finalità secondo la prassi nazionale; b) relazioni annuali di attività dell’organizzazione non governativa negli ultimi due anni; c) per le organizzazioni non governative stabilite in paesi che prevedono l’esperimento di tale procedura come condizione da soddisfare per conseguire la personalità giuridica, copia dell’atto di registrazione ufficiale presso le autorità nazionali; d) se del caso, le informazioni e la documentazione da cui risulti che un’istituzione o un organo dell’Unione abbia precedentemente riconosciuto la legittimazione dell’organizzazione non governativa a presentare richieste di riesame interno di un atto amministrativo o di un’omissione amministrativa a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006, e una dichiarazione dell’organizzazione non governativa attestante che le condizioni di ammissibilità continuano ad essere soddisfatte.
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