Art. 4

In vigore dal 31 mar 2023
La decisione (PESC) 2016/1693 è così modificata: 1) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «10.   I paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta: a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per quanto riguarda i paragrafi 1 e 2 e dal Consiglio per quanto riguarda i paragrafi 3 e 4.» ; 2) l' è sostituito dal seguente: « 1.   La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, in particolare alla luce delle pertinenti decisioni dell'UNSC o del comitato. 2.   L', paragrafo 10, si applica fino al 9 dicembre 2024, a meno che l'UNSC decida di prorogare l'applicazione dell'UNSCR 2664 (2022) oltre tale data. 3.   Le misure di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafi 3 e 4, sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. 4.   Qualora una persona o entità designata a norma dell', paragrafo 2, o dell', paragrafi 3 e 4, presenti osservazioni, il Consiglio riesamina la designazione alla luce delle osservazioni presentate e le misure cessano di applicarsi se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all', che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte. 5.   Qualora sia presentata un'ulteriore richiesta, basata su nuove prove sostanziali, di rimuovere una persona o un'entità dall'elenco dell'allegato, il Consiglio procede a un nuovo riesame a norma del paragrafo 3. 6.   Le misure di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 31 ottobre 2023.».
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