Art. 1

In vigore dal 31 mar 2023
La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata: 1) all'articolo 27, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Fatto salvo il paragrafo 8, il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2 non si applica: a) qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che una deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile; b) alle transazioni finanziarie con la Foreign Trade Bank o con la Korean National Insurance Company (KNIC) qualora tali transazioni riguardino esclusivamente le attività delle missioni diplomatiche nell'RPDC o le attività umanitarie svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.» ; 2) all'articolo 27 è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta: a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera a), e il paragrafo 2 nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal Consiglio per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b), c) e d), e il paragrafo 2 nella misura in cui si riferisce alle persone e alle entità di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).» ; 3) l'articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Fatti salvi l'articolo 27, paragrafo 8, l'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 27, paragrafo 2, nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), non si applica in relazione a fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche che sono necessari per svolgere le attività delle missioni della RPDC presso le Nazioni Unite e le loro agenzie specializzate e relative organizzazioni o altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, o a qualsiasi fondo, altre attività finanziarie o risorse economiche che, secondo quanto stabilito in anticipo dal comitato delle sanzioni in una valutazione caso per caso, sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclearizzazione e qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi dell'UNSCR 2270 (2016).» ; 4) all'articolo 36 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   La deroga di cui all'articolo 27, paragrafo 8, per quanto riguarda l'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e l'articolo 27, paragrafo 2, nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d), è riesaminata a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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