Art. 3

In vigore dal 31 mar 2023
La decisione 2010/413/PESC è così modificata: 1) all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente: «15.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta: a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere a) e d), e il paragrafo 2 nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e dal Consiglio per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b), c) ed e), e il paragrafo 2 nella misura in cui si riferisce alle persone e alle entità di cui al paragrafo 1, lettere b), c) ed e).» ; 2) all'articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   La deroga di cui all'articolo 20, paragrafo 15, per quanto riguarda l'articolo 20, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), e l'articolo 20, paragrafo 2, nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), è riesaminata a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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