Art. 5

In vigore dal 31 mar 2023
La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata: 1) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «14.   I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta: a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per quanto riguarda il paragrafo 1, e il paragrafo 4 nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui al paragrafo 1, e dal Consiglio per quanto riguarda il paragrafo 2, e il paragrafo 4 nella misura in cui si riferisce alle persone e alle entità di cui al paragrafo 2.» ; 2) all', il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Fatto salvo l', paragrafo 14, riguardo alle persone ed entità elencate nell'allegato IV, sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, la fornitura di energia elettrica, operatori umanitari e relativa assistenza, o l'evacuazione di cittadini stranieri dalla Libia.» ; 3) all', il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   Fatto salvo l', paragrafo 14, riguardo alle entità di cui al paragrafo 3, sono altresì ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche purché: a) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare l'accesso ai fondi, alle altre attività finanziarie o alle risorse economiche per uno o più degli scopi seguenti e il comitato non abbia espresso parere negativo entro 5 giorni lavorativi da tale notifica: i) esigenze umanitarie; ii) combustibile, energia elettrica e acqua a uso esclusivamente civile; iii) ripresa della produzione e vendita di idrocarburi da parte della Libia; iv) creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell'infrastruttura pubblica civile; o v) agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia; b) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato che tali fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche non devono essere messi a disposizione o a beneficio delle persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3; c) lo Stato membro interessato abbia consultato preventivamente le autorità libiche sull'uso di tali fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche; e d) lo Stato membro interessato abbia scambiato con le autorità libiche la notifica trasmessa a norma del presente paragrafo e le autorità libiche non si siano opposte entro 5 giorni lavorativi allo sblocco di tali fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche.».
Storico versioni

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