Art. 5
In vigore dal 31 mar 2023
La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:
1)
all' è aggiunto il paragrafo seguente:
«14. I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
a)
dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b)
da organizzazioni internazionali;
c)
da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
d)
da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
e)
da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
f)
da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per quanto riguarda il paragrafo 1, e il paragrafo 4 nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui al paragrafo 1, e dal Consiglio per quanto riguarda il paragrafo 2, e il paragrafo 4 nella misura in cui si riferisce alle persone e alle entità di cui al paragrafo 2.»
;
2)
all', il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Fatto salvo l', paragrafo 14, riguardo alle persone ed entità elencate nell'allegato IV, sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, la fornitura di energia elettrica, operatori umanitari e relativa assistenza, o l'evacuazione di cittadini stranieri dalla Libia.»
;
3)
all', il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. Fatto salvo l', paragrafo 14, riguardo alle entità di cui al paragrafo 3, sono altresì ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche purché:
a)
lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare l'accesso ai fondi, alle altre attività finanziarie o alle risorse economiche per uno o più degli scopi seguenti e il comitato non abbia espresso parere negativo entro 5 giorni lavorativi da tale notifica:
i)
esigenze umanitarie;
ii)
combustibile, energia elettrica e acqua a uso esclusivamente civile;
iii)
ripresa della produzione e vendita di idrocarburi da parte della Libia;
iv)
creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell'infrastruttura pubblica civile; o
v)
agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia;
b)
lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato che tali fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche non devono essere messi a disposizione o a beneficio delle persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;
c)
lo Stato membro interessato abbia consultato preventivamente le autorità libiche sull'uso di tali fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche; e
d)
lo Stato membro interessato abbia scambiato con le autorità libiche la notifica trasmessa a norma del presente paragrafo e le autorità libiche non si siano opposte entro 5 giorni lavorativi allo sblocco di tali fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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