Art. 4

In vigore dal 28 mar 2023
Qualora il diritto dell’Unione differisca dagli standard internazionali di cui all’ della presente decisione e la notifica all’ICAO di tali differenze sia pertanto richiesta a norma dell’articolo 38 della convenzione di Chicago, la Commissione presenta al Consiglio per esame e approvazione, a tempo debito e almeno due mesi prima dell’eventuale termine fissato dall’ICAO per la notifica delle differenze, un documento basato in particolare sulle informazioni fornite dall’AESA conformemente all’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, ove applicabile, che illustri i dettagli delle differenze da notificare all’ICAO e, se del caso, che indichi la flessibilità disponibile agli Stati membri in merito alla forma della notifica. La posizione da adottare a norma del presente articolo è espressa congiuntamente negli interessi dell’Unione da tutti gli Stati membri.
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