Art. 1

In vigore dal 28 mar 2023
La posizione da adottare a nome dell’Unione in seno al Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale («Consiglio ICAO») quando tale organismo è chiamato a adottare nuovi standard internazionali e pratiche raccomandate («SARP») o modifiche dei SARP nei settori della sicurezza dell’aviazione civile, della navigazione aerea e della gestione del traffico aereo in relazione agli allegati 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 18 e 19 della convenzione sull’aviazione civile internazionale («Convenzione di Chicago»), nella misura in cui tali SARP rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e hanno effetti giuridici ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, è stabilita conformemente ai criteri e alla procedura di cui all’ della presente decisione.
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