Art. 2

In vigore dal 28 mar 2023
1.   Qualora il Consiglio dell’ICAO debba adottare nuovi SARP o modifiche dei SARP di cui all’, la Commissione: a) a tempo debito e almeno un mese prima della data della sessione del Consiglio dell’ICAO in cui devono essere adottati nuovi SARP o modifiche dei SARP, presenta al Consiglio, per esame e approvazione, un documento che illustra i dettagli della posizione prevista da adottare a nome dell’Unione; in circostanze eccezionali, in caso di adozione urgente di nuovi SARP o di una modifica, ovvero della sospensione temporanea dell’entrata in vigore dei SARP o di una modifica, qualora il testo dei pertinenti progetti di SARP o di modifiche sia disponibile meno di un mese prima della data della sessione del Consiglio dell’ICAO in cui tali SARP o modifiche devono essere adottati, la Commissione si adopera per presentare il documento al Consiglio senza indebito ritardo e in ogni caso al più tardi cinque giorni dopo aver ricevuto i progetti di nuovi SARP o di modifiche da parte dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale («ICAO»). b) a tempo debito e almeno un mese prima del termine fissato dall’ICAO per la registrazione del disaccordo da parte degli Stati contraenti a norma dell’articolo 90 della convenzione di Chicago, presenta al Consiglio, per esame e approvazione, un documento che illustra il progetto di posizione da adottare a nome dell’Unione. Se del caso, la posizione di cui alla lettera b) del primo comma può essere inclusa nel documento presentato al Consiglio a norma della lettera a) del primo comma. 2.   I documenti presentati dalla Commissione a norma del paragrafo 1, lettere a) e b),si basano sugli obiettivi e sugli orientamenti di cui all’allegato e tengono conto di tutte le informazioni e materiali pertinenti forniti dall’ICAO prima di ogni deliberazione e, se del caso, delle informazioni fornite dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) conformemente all’articolo 90, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2018/1139, ove applicabile. 3.   Alla luce degli sviluppi nella sessione del Consiglio ICAO, gli Stati membri, di concerto con il rappresentante dell’Unione, possono concordare in loco modifiche di minore entità non sostanziali della posizione approvata dal Consiglio a norma del paragrafo 1, lettera a), conformemente all’obbligo di leale cooperazione di cui all’, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea. I documenti che stabiliscono la posizione da adottare a nome dell’Unione a norma del paragrafo 1, lettera a), indicano se è possibile concordare in loco ulteriori adeguamenti di tale posizione, alla luce degli sviluppi nella sessione del Consiglio ICAO. Tali adeguamenti non incidono sull’essenza e sullo scopo della posizione. 4.   La posizione di cui all’paragrafo 1, lettera a), è espressa congiuntamente nell’interesse dell’Unione, in seno al Consiglio ICAO, dagli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio ICAO. La posizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è espressa congiuntamente nell’interesse dell’Unione da tutti gli Stati membri.
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