Art. 7

In vigore dal 28 mar 2023
1.   La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2025. 2.   La Commissione presenta al Consiglio una relazione che analizza l’applicazione della presente decisione, in particolare la sua efficacia e la frequenza del suo uso, almeno quattro mesi prima della data di scadenza. 3.   Su proposta della Commissione, il Consiglio può prorogare l’applicazione della presente decisione o modificarla in altro modo.
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