Art. 4

Cooperazione amministrativa

In vigore dal 24 feb 2023
Cooperazione amministrativa Ai fini dell’articolo 59, paragrafi 1, 2, 5 e 6, dell’articolo 59, paragrafo 7, prima frase, e dell’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE nonché dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/958, il sistema IMI offre almeno le seguenti funzionalità tecniche: a) la notifica delle informazioni sulle professioni regolamentate, ivi comprese le attività contemplate da ogni professione, le tipologie regolamentate di istruzione e formazione e di formazione con una struttura particolare, nonché eventuali modifiche di tali informazioni; b) la notifica dei requisiti vigenti che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio e i motivi per ritenere tali requisiti conformi all’articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE, nonché eventuali modifiche di tali requisiti; c) la notifica di requisiti nuovi o modificati che limitano l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, unitamente alle disposizioni che introducono o modificano i requisiti, che sono valutate in conformità della direttiva (UE) 2018/958, nonché i motivi per ritenere tali disposizioni giustificate e proporzionate, ed eventuali modifiche di tali requisiti; d) la trasmissione di relazioni sui requisiti che sono stati eliminati o resi meno rigidi a norma dell’articolo 59, paragrafo 6, della direttiva 2005/36/CE; e) la presentazione di osservazioni sulle notifiche di cui alle lettere da a) a d); f) l’approvazione delle notifiche di cui alle lettere da a) a d) da parte del coordinatore dello Stato membro e la loro trasmissione alla Commissione; g) l’agevolazione della valutazione e dell’adozione di azioni procedurali da parte della Commissione in relazione alle notifiche di cui alle lettere da a) a d); h) la fornitura, da parte dello Stato membro notificante, di una risposta alle azioni procedurali della Commissione di cui alla lettera g); i) la registrazione delle diverse versioni delle notifiche di cui alle lettere da a) a d); j) la registrazione di dati statistici basati sulle decisioni di riconoscimento adottate dagli Stati membri sui professionisti che intendono stabilirsi all’estero o prestare servizi su base temporanea e occasionale, al fine di facilitare la preparazione delle relazioni di cui all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE; k) la fornitura di un modulo di consenso per la persona di contatto i cui dati personali saranno registrati nell’IMI e trasmessi al sito web pubblico; l) l’aggiornamento delle notifiche; m) la fornitura di un archivio delle informazioni notificate sulle professioni regolamentate al fine di garantire che tutte le autorità competenti designate registrate nell’IMI per i moduli relativi al riconoscimento delle qualifiche professionali possano verificare i requisiti per le professioni regolamentate direttamente nell’IMI; n) la fornitura di un archivio delle informazioni notificate sulle autorità competenti, sui centri di assistenza e sulle relazioni di cui all’articolo 59, paragrafi 2, 5 e 6, e all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE; o) la trasmissione al sito web pubblico degli elementi che seguono: i) informazioni sulle professioni regolamentate, compresi i risultati delle valutazioni della proporzionalità; ii) recapiti delle persone di contatto, delle autorità competenti e dei centri di assistenza; iii) dati per le statistiche sulle decisioni di riconoscimento riguardanti professionisti che intendono stabilirsi all’estero o prestare servizi su base temporanea e occasionale; iv) relazioni di cui all’articolo 59, paragrafi 2, 5 e 6 e all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE.
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