Art. 3
Coordinatori
In vigore dal 24 feb 2023
Coordinatori
1. Ciascuno Stato membro assegna il compito di coordinare le notifiche a una o più autorità competenti («coordinatori»).
2. I coordinatori provvedono affinché le notifiche siano approvate e inviate alla Commissione senza indebito ritardo.
3. Può essere designata come coordinatore anche un’autorità competente di cui all’.
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