Art. 5
Protezione dei dati
In vigore dal 24 feb 2023
Protezione dei dati
1. Tutte le informazioni contenenti dati personali registrate o scambiate tramite l’IMI sono trattate in detto sistema conformemente agli articoli da 14 a 17 del regolamento (UE) n. 1024/2012.
2. In conformità dell’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), gli Stati membri, nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico, possono decidere di fornire i recapiti contenenti i dati personali di una persona di contatto ai fini della funzionalità tecnica di cui all’, lettera o), della presente decisione.
Qualora gli Stati membri decidano di fornire i dati personali della persona di contatto, le seguenti informazioni sono registrate e trasmesse al sito web pubblico dedicato alle professioni regolamentate:
i)
nome;
ii)
cognome;
iii)
indirizzo di posta elettronica;
iv)
numero di telefono;
v)
nome dell’autorità competente per la quale la persona lavora;
vi)
lingue parlate.
3. Le persone di contatto i cui dati personali sono registrati e trasmessi a norma del presente articolo forniscono il consenso esplicito al trattamento dei loro dati personali mediante il modulo di consenso, che è caricato nell’IMI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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