Art. 2
Autorità competenti
In vigore dal 24 feb 2023
Autorità competenti
1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate di notificare le informazioni di cui all’articolo 59, paragrafi 1, 2, 5 e 6, all’articolo 59, paragrafo 7, prima frase, e all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE nonché all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/958.
2. Le autorità designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono considerate autorità competenti ai sensi dell’, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1024/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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