Art. 10

Attribuzione del costo di finanziamento a un’erogazione

In vigore dal 19 dic 2022
Attribuzione del costo di finanziamento a un’erogazione 1.   Le erogazioni del medesimo comparto temporale sostengono lo stesso costo medio giornaliero del finanziamento fino al loro rimborso. 2.   Per ciascuna erogazione in essere, il costo giornaliero del finanziamento è calcolato moltiplicando il costo totale del finanziamento del comparto dopo l’applicazione dell’, paragrafi 2 e 3, per l’importo dell’erogazione diviso per gli importi totali in essere delle erogazioni del comparto temporale al quale l’erogazione è attribuita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2022:2545:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo