Art. 6

Pareggio dei saldi delle disponibilità liquide

In vigore dal 19 dic 2022
Pareggio dei saldi delle disponibilità liquide 1.   Il livello delle disponibilità liquide in un comparto temporale è calcolato su base giornaliera e rappresenta la differenza tra i flussi in entrata e in uscita, come indicato nell’allegato, passaggio 3, punto 1. 2.   Qualsiasi importo positivo di cui al paragrafo 1 («eccedenza di liquidità») è attribuito su base giornaliera dal comparto temporale al comparto di gestione della liquidità, come stabilito all’allegato, passaggio 4, punto 1, al costo di finanziamento del comparto temporale pertinente in tale giorno. 3.   Qualsiasi importo corrispondente all’importo negativo di cui al paragrafo 1 («disavanzo di liquidità») è attribuito su base giornaliera dal comparto di gestione della liquidità al comparto temporale, come stabilito all’allegato, passaggio 6, punto 1, al costo di finanziamento del comparto di gestione della liquidità in tale giorno.
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