Art. 4

Comparti temporali

In vigore dal 19 dic 2022
Comparti temporali 1.   Un comparto temporale copre un periodo di sei mesi a partire dal 1o gennaio o dal 1o luglio. Tuttavia, il primo comparto temporale copre il periodo dal 1o giugno 2021 al 31 dicembre 2021. 2.   Il comparto temporale è costituito dalle erogazioni effettuate durante lo stesso e dai relativi strumenti di finanziamento ad esso attribuiti. Ogni erogazione è attribuita al comparto temporale in corso alla data in cui viene effettuata. In deroga al primo comma, nel caso in cui l’importo raccolto con strumenti di finanziamento a lungo termine attribuiti al comparto temporale precedente sia superiore all’ammontare delle erogazioni attribuite a tale comparto temporale conformemente al primo comma, continuano ad essere attribuite erogazioni a tale comparto temporale fino a quando l’importo delle erogazioni non raggiunge l’importo raccolto con tali strumenti di finanziamento a lungo termine. L’erogazione rimane attribuita al comparto temporale in relazione a tutti gli importi in essere ancora da rimborsare. 3.   Fatto salvo l’, paragrafo 2, l’importo raccolto con gli strumenti di finanziamento a lungo termine è attribuito a un comparto temporale. 4.   Gli strumenti di finanziamento a lungo termine diversi da quelli di cui al paragrafo 5 sono imputati al comparto temporale in corso al momento della conclusione dell’operazione di assunzione di prestiti che li ha generati. In deroga al primo comma: a) gli strumenti di finanziamento emessi al fine di finanziare un’erogazione nel comparto temporale successivo possono essere attribuiti a tale comparto temporale; b) nel caso in cui l’ammontare delle erogazioni al termine del comparto temporale in corso sia superiore all’ammontare degli importi raccolti con gli strumenti di finanziamento a lungo termine, gli strumenti di finanziamento a lungo termine generati dalle operazioni di assunzione di prestiti dopo la fine del comparto temporale sono attribuiti a tale comparto temporale fino a quando l’importo raccolto con gli strumenti di finanziamento a lungo termine non raggiunge l’importo delle erogazioni di tale comparto temporale. 5.   Gli strumenti di finanziamento a lungo termine che sostituiscono strumenti di finanziamento in scadenza sono attribuiti allo stesso comparto temporale. L’ si applica in caso di disallineamento tra la data di scadenza dello strumento a lungo termine in scadenza e la data di assunzione di prestiti dello strumento a lungo termine che lo sostituisce.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2022:2545:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo