Art. 12

Costi amministrativi ricorrenti

In vigore dal 19 dic 2022
Costi amministrativi ricorrenti 1.   I costi amministrativi ricorrenti comprendono tutti i costi sostenuti dalla Commissione nell’esecuzione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito, incluse le tipologie seguenti: spese legali quali quelle sostenute per i pareri legali, costi ricorrenti di gestione dei conti, costi per audit esterni, oneri di mantenimento in attività della piattaforma d’asta, commissioni delle agenzie di rating, oneri per l’inclusione nel listino, tasse, oneri di registrazione, pubblicazione e liquidazione, spese per le tecnologie dell’informazione, spese relative a ricerche di mercato e oneri per gli agenti contrattuali relativi all’attuazione della strategia di finanziamento diversificata. 2.   Nella misura in cui tali costi riguardano anche le operazioni di assunzioni di prestiti effettuate per altri programmi di assistenza finanziaria, i costi inclusi nel calcolo sono calcolati secondo la quota proporzionale attribuita alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito nel relativo anno civile. 3.   I costi amministrativi ricorrenti sono calcolati per ogni erogazione nel contesto di ciascun accordo di prestito quale quota proporzionale dell’erogazione rispetto agli importi totali delle erogazioni alla fine dell’anno civile.
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