Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 dic 2022
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1)
«indice di digitalizzazione dell’economia e della società» o «DESI»: un insieme annuale di analisi e indicatori di misurazione sulla cui base la Commissione monitora le prestazioni digitali complessive dell’Unione e degli Stati membri in diverse dimensioni programmatiche, compresi i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi digitali di cui all’;
2)
«progetti multinazionali»: progetti su larga scala che agevolano il conseguimento degli obiettivi digitali di cui all’, che comprendono i finanziamenti dell’Unione e degli Stati membri e conformemente all’;
3)
«statistiche»: statistiche quali definite all’, punto 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);
4)
«processo di revisione tra pari»: un meccanismo tramite cui gli Stati membri scambiano buone prassi su aspetti specifici delle politiche, misure e azioni proposte da un determinato Stato membro, e in particolare sulla loro efficienza e idoneità a contribuire al conseguimento di uno specifico obiettivo digitale tra quelli stabiliti all’, nel contesto della cooperazione a norma dell’;
5)
«traiettoria prevista»: il percorso previsto per ciascun obiettivo digitale fino al 2030 per conseguire gli obiettivi digitali di cui all’; sulla base di dati storici, ove disponibili;
6)
«nodi periferici» (edge nodes): capacità distribuita in rete di elaborazione dei dati e situata in prossimità o in corrispondenza del terminale (endpoint) fisico dal quale sono generati, che offre capacità di calcolo e conservazione distribuiti per l’elaborazione di dati a bassa latenza;
7)
«intensità digitale»: il valore aggregato attribuito a un’impresa sulla base del numero di tecnologie che usa, a fronte di un quadro di valutazione di varie tecnologie in linea con il DESI;
8)
«servizi pubblici fondamentali»: servizi essenziali erogati da enti pubblici a persone fisiche relative agli eventi principali della vita e alle persone giuridiche nel corso del loro ciclo di vita professionale;
9)
«competenze digitali avanzate»: le abilità e le competenze professionali che richiedono le conoscenze e l’esperienza necessarie per comprendere, progettare, sviluppare, gestire, testare, implementare, utilizzare e mantenere le tecnologie, i prodotti e i servizi digitali;
10)
«competenze digitali di base»: la capacità di svolgere con mezzi digitali almeno un’attività connessa ai seguenti settori: informazione, comunicazione e collaborazione, creazione di contenuti, sicurezza e dati personali, risoluzione di problemi;
11)
«azienda unicorno»:
a)
una società costituita dopo il 31 dicembre 1990 che ha ricevuto un’offerta pubblica iniziale o è stata ceduta per un valore superiore a un miliardo di USD; oppure
b)
una società che è stata valutata almeno un miliardo di USD nel suo ultimo round di finanziamenti privati in capitale di rischio, anche laddove la valutazione non sia stata confermata in un’operazione secondaria;
12)
«piccole e medie imprese» o «PMI»: microimprese, piccole e medie imprese quali definite all’ dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (19).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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