Art. 4
Obiettivi digitali
In vigore dal 14 dic 2022
Obiettivi digitali
1. Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri cooperano per conseguire gli obiettivi digitali seguenti nell’Unione entro il 2030 («obiettivi digitali»):
1)
una popolazione dotata di competenze digitali e professionisti altamente qualificati nel settore digitale con l’obiettivo di conseguire l’equilibrio di genere, laddove:
a)
almeno l’80 % della popolazione di età compresa tra i 16 e i 74 anni disponga di competenze digitali di base;
b)
gli specialisti in TIC impiegati nell’Unione siano almeno 20 milioni, promuovendo al contempo l’accesso delle donne a questo settore e aumentando il numero di laureati in TIC;
2)
infrastrutture digitali sicure, resilienti, performanti e sostenibili, laddove:
a)
la rete gigabit fino al punto terminale sia estesa a tutti gli utenti finali di rete fissa e tutte le zone abitate siano coperte da reti senza fili di prossima generazione ad alta velocità con prestazioni almeno equivalenti al 5G, conformemente al principio della neutralità tecnologica;
b)
la produzione, in conformità del diritto dell’Unione in materia di sostenibilità ambientale, di semiconduttori all’avanguardia nell’Unione rappresenti almeno il 20 % del valore della produzione mondiale;
c)
almeno 10 000 nodi periferici a impatto climatico zero e altamente sicuri siano installati nell’Unione e distribuiti in modo da garantire l’accesso a servizi di dati a bassa latenza (pochi millisecondi) ovunque si trovino le imprese;
d)
entro il 2025, l’Unione disponga del suo primo computer quantistico, che le consentirà di svolgere un ruolo d’avanguardia in termini di capacità quantistiche entro il 2030;
3)
trasformazione digitale delle imprese, laddove:
a)
almeno il 75 % delle imprese dell’Unione, in base alle proprie esigenze aziendali, faccia uso di una o più delle tecnologie seguenti:
i)
servizi di cloud computing;
ii)
big data;
iii)
intelligenza artificiale;
b)
oltre il 90 % delle PMI dell’Unione raggiunga almeno un livello base di intensità digitale;
c)
l’Unione agevoli la crescita di scale-up innovative e favorisca il loro accesso ai finanziamenti, almeno raddoppiando il numero di aziende unicorni;
4)
digitalizzazione dei servizi pubblici, laddove:
a)
il 100 % dei servizi pubblici principali sia accessibile online e, se del caso, sia possibile per le imprese e i cittadini all’interno dell’Unione interagire online con le amministrazioni pubbliche;
b)
il 100 % dei cittadini dell’Unione abbia accesso al proprio fascicolo sanitario elettronico;
c)
il 100 % dei cittadini dell’Unione abbia accesso a mezzi di identificazione elettronica sicura (identità digitale — eID) riconosciuti in tutta l’Unione, che consentano loro di avere il pieno controllo sulle transazioni con verifica dell’identità e sui dati personali condivisi.
2. La Commissione, tenendo conto in particolare delle informazioni fornite dagli Stati membri conformemente all’, paragrafo 2, e agli , sottopone a revisione gli obiettivi digitali e le pertinenti definizioni entro il 30 giugno 2026. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’esito della revisione e presenta una proposta legislativa per modificare gli obiettivi digitali qualora lo ritenga necessario per far fronte agli sviluppi tecnici, economici o sociali ai fini del conseguimento della trasformazione digitale dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:2481:oj#art-4