Art. 3

Condizioni di concessione dell’aiuto

In vigore dal 13 dic 2022
Condizioni di concessione dell’aiuto 1.   La Svezia stabilisce, entro i limiti disposti dalla presente decisione, le condizioni per la concessione degli aiuti alle varie categorie di beneficiari. Tali condizioni includono i criteri di ammissibilità e di selezione applicati e assicurano la parità di trattamento dei beneficiari. 2.   Gli aiuti sono erogati ai beneficiari sulla base di fattori di produzione effettivi o, per quanto riguarda la produzione di latte vaccino, sui quantitativi effettivamente prodotti di cui all’, paragrafo 4. 3.   Gli aiuti sono erogati annualmente, ad eccezione degli aiuti a favore del latte vaccino, del trasporto di latte vaccino, delle galline ovaiole e dei maiali da macello che possono essere versati in rate mensili. 4.   Il superamento dei massimali annuali per i fattori di produzione o per i volumi ammissibili agli aiuti di cui all’allegato II prevede una riduzione corrispondente del numero dei fattori di produzione nell’anno successivo al superamento se gli aiuti sono pagati in rate annuali o nell’ultimo mese dell’anno se gli aiuti sono pagati mensilmente. 5.   La Svezia adotta misure appropriate per prevenire il superamento di cui al paragrafo 4 quando questo appaia probabile sulla base di proiezioni statistiche ufficiali o ufficialmente verificate. 6.   Il pagamento eccessivo o indebito a favore di un beneficiario è recuperato deducendo gli importi corrispondenti dagli aiuti pagati al beneficiario nell’anno successivo o è altrimenti recuperato in quell’anno se al beneficiario non è dovuto alcun aiuto. Gli importi indebiti sono recuperati entro il 1o giugno dell’anno successivo.
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