Art. 1

Aiuti autorizzati

In vigore dal 13 dic 2022
Aiuti autorizzati 1.   Dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2028 la Svezia è autorizzata ad attuare il regime di aiuti a lungo termine in favore dell’agricoltura nelle proprie zone nordiche figuranti nell’allegato I. 2.   L’importo totale degli aiuti concessi non può superare 473,75 milioni di SEK per anno civile. I massimali annuali sono considerati medie annuali degli aiuti concessi nel corso dei sei anni civili coperti dalla presente decisione. 3.   Le categorie di aiuti e i settori di produzione per ciascuna categoria, i massimali medi annuali consentiti, specificati al paragrafo 2, compresi i massimali separati per la produzione e il trasporto di latte vaccino, nonché il numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili per categoria di aiuti sono stabiliti nell’allegato II. 4.   Gli aiuti sono concessi in base ai fattori o ai volumi di produzione ammissibili come segue: a) per chilogrammo di latte effettivamente prodotto nel caso della produzione di latte vaccino; b) per unità di bestiame nel caso del settore zootecnico; c) per ettaro di colture e produzione orticola, comprese le bacche; d) a titolo di compensazione per i costi effettivi sostenuti nel caso del trasporto di latte vaccino, al netto di qualsiasi altro sostegno pubblico per gli stessi costi. Gli aiuti legati ai volumi di produzione possono essere concessi soltanto per la produzione di latte vaccino e non possono essere legati in alcun caso alla produzione futura. I coefficienti di conversione in unità di bestiame per i vari tipi di animali figurano nell’allegato II. 5.   In conformità al paragrafo 3 ed entro i limiti di cui all’allegato II, la Svezia differenzia gli aiuti nelle proprie zone nordiche e fissa gli importi degli aiuti annuali per fattore di produzione, costo o unità di produzione sulla base di criteri oggettivi connessi alla gravità degli svantaggi naturali e degli altri fattori che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell’atto di adesione.
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