Art. 4

Disposizioni relative alle informazioni ed ai controlli

In vigore dal 13 dic 2022
Disposizioni relative alle informazioni ed ai controlli 1.   Tra le informazioni fornite a norma dell’articolo 143, paragrafo 2, dell’atto di adesione, la Svezia presenta alla Commissione, ogni anno entro il 1o giugno, le informazioni sull’erogazione degli aiuti concessi nell’ambito della presente decisione nel corso dell’anno civile precedente. Queste informazioni riguardano in particolare: a) l’individuazione dei comuni in cui gli aiuti sono stati erogati per mezzo di una mappa dettagliata e, ove necessario, di altri dati; b) la produzione totale, relativa all’intero anno di riferimento, per le sottoregioni ammissibili all’aiuto nell’ambito della presente decisione, con l’indicazione delle quantità per ciascuno dei prodotti specificati nell’allegato II; c) il numero totale di fattori di produzione e le quantità, il numero di fattori di produzione e le quantità ammissibili all’aiuto e il numero di fattori di produzione e le quantità che beneficiano di un sostegno per settore di produzione specificato nell’allegato II con una ripartizione per prodotto per ciascun settore, compresa l’indicazione di eventuali superamenti dei massimali annuali consentiti per i fattori di produzione e le quantità, nonché la descrizione delle eventuali misure adottate per evitare tale superamento; d) il totale degli aiuti erogati, l’importo totale degli aiuti per categoria di aiuti e il tipo di produzione, gli importi versati ai beneficiari per fattore di produzione/altra unità, nonché i criteri per la differenziazione degli importi degli aiuti in base alla sottoregione e al tipo di azienda agricola o ad altre considerazioni; e) il sistema di erogazione applicato con i dettagli riguardanti eventuali anticipi sulla base di stime, pagamenti finali nonché pagamenti eccessivi rilevati e il relativo recupero; f) gli importi degli aiuti erogati ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nelle unità amministrative interessate dalla presente decisione; g) i riferimenti alla legislazione nazionale con cui viene data attuazione agli aiuti. 2.   Entro il 1o giugno 2028 la Svezia presenta alla Commissione, oltre alla relazione annuale relativa all’anno 2027, la relazione sul periodo quinquennale dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027. La relazione indica in particolare: a) il totale degli aiuti erogati durante il periodo quinquennale e la loro distribuzione tra le categorie di aiuti, i tipi di produzione e le sottoregioni; b) per ciascuna categoria di aiuto i volumi totali di produzioni per anno e per il periodo quinquennale, il numero di fattori di produzione e i livelli di reddito degli agricoltori nelle zone ammissibili all’aiuto; c) l’andamento della produzione agricola, della trasformazione e della commercializzazione nel contesto socioeconomico delle zone nordiche; d) gli effetti degli aiuti sulla tutela dell’ambiente e sulla salvaguardia dello spazio naturale; e) le proposte di sviluppo degli aiuti a medio termine sulla base dei dati riportati nella relazione. 3.   La Svezia fornisce i dati in una forma compatibile con le norme statistiche utilizzate dall’Unione. 4.   La Svezia prende i provvedimenti necessari per l’applicazione della presente decisione e per i controlli opportuni nei confronti dei beneficiari. 5.   Le misure di controllo sono armonizzate, per quanto possibile, con i sistemi di controllo applicati nell’ambito dei regimi di sostegno dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:2460:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo