Art. 5

Applicazione delle modifiche

In vigore dal 13 dic 2022
Applicazione delle modifiche 1.   Sulla base delle informazioni sul regime di sostegno di cui all’ e tenuto conto del contesto nazionale e unionale della produzione agricola, nonché degli altri fattori pertinenti, entro il 1o luglio 2028 la Svezia presenterà alla Commissione proposte appropriate per prorogare e modificare gli aiuti autorizzati nell’ambito della presente decisione. 2.   Qualora la Commissione decidesse di modificare la presente decisione, segnatamente in funzione di eventuali cambiamenti delle organizzazioni comuni di mercato o del regime di sostegno diretto o di modificazioni delle aliquote di aiuti di Stato autorizzati nel settore agricolo, qualsiasi modificazione degli aiuti autorizzati dalla presente decisione può essere applicata soltanto a decorrere dall’anno successivo a quello dell’adozione di detta modificazione.
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