Art. 64
In vigore dal 5 dic 2022
1. L'ordinatore e il comitato direttivo regionale trasmettono senza indugio all'OLAF e alla Commissione europea le informazioni ottenute conformemente all'.
2. Il comitato direttivo regionale e il personale della Comunità dei trasporti cooperano pienamente in merito alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare con l'EPPO e l'OLAF, e forniscono loro le informazioni pertinenti e, su richiesta, l'assistenza necessaria per esercitare le loro funzioni, tra le quali lo svolgimento di indagini conformemente al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (4) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L'ordinatore si assicura inoltre che qualsiasi terzo coinvolto nell'esecuzione del bilancio della Comunità dei trasporti cooperi pienamente e conceda all'EPPO e all'OLAF diritti equivalenti.
3. L'OLAF ha il potere di svolgere indagini amministrative presso i locali della Comunità dei trasporti, compreso il diritto di accesso per lo svolgimento di ispezioni conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
Storico versioni
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