Art. 63

In vigore dal 5 dic 2022
1.   I revisori esterni presentano al comitato direttivo regionale una relazione corredata dello stato patrimoniale e dei conti certificati al più tardi otto mesi dopo la fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono. 2.   Il direttore formula le osservazioni che ritiene opportune in merito alla relazione dei revisori esterni. 3.   I revisori esterni eseguono gli audit secondo le necessità, conformemente al loro mandato approvato. Ai fini della verifica dell'esattezza e della completezza delle registrazioni, i revisori esterni verificano in particolare i documenti contabili e le procedure della Comunità dei trasporti. La revisione contabile esterna stabilisce la validità generale degli stati finanziari. 4.   Entro otto mesi dalla fine dell'esercizio finanziario cui i conti fanno riferimento, i revisori esterni presentano al comitato direttivo regionale una relazione di revisione e i conti certificati, unitamente a una dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni. Su richiesta del comitato direttivo regionale, il comitato del bilancio trasmette al comitato direttivo regionale le osservazioni ritenute più adeguate sui documenti presentati dai revisori contabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:2409:oj#art-63

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 63 Decisione (UE) 2022/2409 — Testo vigente | Portale Normativo