Art. 59

In vigore dal 5 dic 2022
1.   La contabilità di bilancio permette di seguire in modo dettagliato l'esecuzione del bilancio. 2.   Ai fini del paragrafo 1, la contabilità di bilancio registra tutte le entrate e le spese di bilancio. 3.   Il segretariato permanente redige una relazione annuale entro il 30 marzo di ogni anno. La relazione annuale comprende: — una relazione operativa che spieghi il lavoro svolto dal segretariato permanente e i risultati conseguiti, fornendo una panoramica dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi fissati nel programma di lavoro annuale del segretariato permanente; — una relazione finanziaria sull'esecuzione del bilancio.
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Art. 59 Decisione (UE) 2022/2409 — Testo vigente | Portale Normativo