Art. 8

Riesame da parte del DPO

In vigore dal 22 nov 2022
Riesame da parte del DPO 1.   Qualora limiti l’applicazione dei diritti dell’interessato, il titolare del trattamento è tenuto a coinvolgere costantemente il DPO. In particolare, si applicano le seguenti disposizioni: a) il titolare del trattamento consulta senza indebito ritardo il DPO; b) su richiesta del DPO, il titolare del trattamento fornisce al DPO l’accesso a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto, compresa la nota di valutazione interna di cui all’, paragrafo 3; c) il titolare del trattamento documenta il modo in cui è stato coinvolto il DPO, comprese le informazioni pertinenti condivise con quest’ultimo, in particolare la data della sua prima consultazione di cui alla lettera a); d) il DPO può chiedere al titolare del trattamento di riesaminare la limitazione; e) il titolare del trattamento informa il DPO per iscritto dell’esito del riesame richiesto senza indebito ritardo e in ogni caso prima dell’applicazione di qualsiasi limitazione. 2.   Il titolare del trattamento informa il DPO quando la limitazione è stata riesaminata a norma dell’, paragrafo 3, o quando è stata revocata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:2359:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo