Art. 3
Applicazione delle limitazioni
In vigore dal 22 nov 2022
Applicazione delle limitazioni
1. Per le attività di trattamento dei dati personali di cui all’, paragrafo 1, il titolare del trattamento può limitare i diritti di cui all’, paragrafo 2, per salvaguardare gli interessi e gli obiettivi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, qualora l’esercizio di tali diritti ponga a rischio uno dei seguenti elementi:
a)
la valutazione e la segnalazione di eventuali violazioni dei doveri professionali e, se necessario, l’indagine e il seguito successivi, compresa la sospensione dalle funzioni, la cui salvaguardia è garantita in conformità all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f) e/o h), del regolamento (UE) 2018/1725.
b)
le procedure informali e/o formali in materia di dignità sul posto di lavoro, compreso l’esame dei casi che possono sfociare in una procedura di cui alla parte 0.5 delle norme sul personale della BCE, la cui salvaguardia è garantita in conformità all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f) e/o h), del regolamento (UE) 2018/1725;
c)
il corretto svolgimento delle funzioni della DG/HR ai sensi del quadro giuridico che disciplina l’impiego presso la BCE in relazione alla gestione delle prestazioni, alle procedure di promozione o alla nomina diretta del personale della BCE, alle procedure di selezione e allo sviluppo professionale, la cui salvaguardia è garantita in conformità all’articolo 25, paragrafo 1, lettere c) e/o h), del regolamento (UE) 2018/1725;
d)
l’esame dei ricorsi interni proposti dal personale della BCE (anche attraverso procedure di riesame amministrativo o di reclamo, procedure speciali di ricorso oppure commissioni mediche) e il seguito datovi, la cui salvaguardia è garantita in conformità all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c) e/o h), del regolamento (UE) 2018/1725;
e)
la segnalazione di eventuali attività illecite o violazioni dei doveri professionali tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing della BCE o la valutazione delle richieste dell’Ufficio di conformità e governance (Compliance and Governance Office, CGO) di protezione degli informatori o dei testimoni da ritorsioni, la cui salvaguardia è garantita in conformità all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f) e/o h), del regolamento (UE) 2018/1725;
f)
le attività del CGO in base al quadro etico della BCE stabilito nella parte 0 delle norme sul personale della BCE e alle norme sulla selezione e nomina di cui alla parte 1A delle norme sul personale della BCE, nonché il monitoraggio a fini di conformità delle attività finanziarie private incluse sia le funzioni svolte dal fornitore di servizi esterni nominato ai sensi dell’articolo 0.4.3.3 delle norme sul personale della BCE, che la valutazione e il seguito dato a potenziali violazioni che risultano da tale monitoraggio da parte del CGO, la cui salvaguardia è garantita in conformità all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f) e/o h), del regolamento (UE) 2018/1725;
g)
verifiche effettuate dalla direzione Revisione interna, attività di indagine e indagini amministrative interne, la cui salvaguardia è garantita in conformità all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c) e/o h), del regolamento (UE) 2018/1725;
h)
lo svolgimento delle funzioni della BCE in virtù della decisione (UE) 2016/456 (BCE/2016/3), in particolare il dovere della BCE di segnalare qualsiasi informazione in merito ad attività illecite, la cui salvaguardia è garantita in conformità all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), g) e/o h), del regolamento (UE) 2018/1725;
i)
indagini condotte dal DPO in merito alle attività di trattamento svolte presso la BCE ai sensi dell’, lettera b), della decisione (UE) 2020/655 (BCE/2020/28), la cui salvaguardia è garantita in conformità all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b) e/o h), del regolamento (UE) 2018/1725;
j)
indagini volte a garantire la sicurezza fisica presso la BCE di persone, locali e beni, gestite internamente o con sostegno esterno, la raccolta di informazioni sulle minacce e l’analisi degli incidenti di sicurezza, la cui salvaguardia è garantita in conformità all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), d) e/o h), del regolamento (UE) 2018/1725;
k)
procedimenti giudiziari, la cui salvaguardia è garantita in conformità all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c) e/o h), del regolamento (UE) 2018/1725;
l)
la cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali responsabili delle indagini penali, in particolare la comunicazione di informazioni riservate detenute dalla BCE a fini di comunicazione a un’autorità nazionale responsabile delle indagini penali su richiesta di quest’ultima, la cui salvaguardia è garantita in conformità all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), d) e/o h), del regolamento (UE) 2018/1725;
m)
la cooperazione tra la BCE e l’EPPO ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, in particolare il dovere della BCE di fornire informazioni sui reati, la cui salvaguardia è garantita in conformità all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), d) e/o h), del regolamento (UE) 2018/1725;
n)
la cooperazione con gli organi dell’Unione che esercitano una funzione di vigilanza, sorveglianza o revisione cui è soggetta la BCE, la cui salvaguardia è garantita in conformità all’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d), g) e/o h), del regolamento (UE) 2018/1725;
o)
lo svolgimento dei compiti di un mediatore ai sensi del quadro interno per la risoluzione delle controversie presso la BCE, in particolare fornendo sostegno per contribuire a risolvere o prevenire una controversia di natura professionale, la cui salvaguardia è garantita in conformità all’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725;
p)
la prestazione di servizi di consulenza da parte del consulente sociale a sostegno del personale della BCE, la cui salvaguardia è garantita in conformità all’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725.
Le categorie di dati personali in relazione ai quali le limitazioni di cui al paragrafo 1 possono essere applicate sono precisate negli allegati da I a XIV alla presente decisione.
2. Il responsabile del trattamento può applicare una limitazione solo se, sulla base di una valutazione caso per caso, conclude che la limitazione:
a)
è necessaria e proporzionata, tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà dell’interessato; e
b)
rispetta l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.
3. Il titolare del trattamento documenta la propria valutazione in una nota di valutazione interna che comprende la base giuridica, le motivazioni della limitazione, i diritti degli interessati oggetto di limitazione, gli interessati, la necessità e la proporzionalità della limitazione e la sua durata probabile.
4. Una decisione di limitare i diritti di un interessato ai sensi del paragrafo 1 che deve essere adottata dal titolare del trattamento è assunta al livello del pertinente capo o vicecapo dell’unità operativa nella quale è condotta la principale operazione di trattamento che coinvolge i dati personali.
Storico versioni
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