Art. 6
Durata delle limitazioni
In vigore dal 22 nov 2022
Durata delle limitazioni
1. Il titolare del trattamento revoca la limitazione non appena cessano di sussistere le circostanze che la giustificavano.
2. Qualora il controllore revochi una limitazione ai sensi del paragrafo 1, è tenuto a:
a)
se non lo ha già fatto, informare l’interessato dei principali motivi su cui si basava l’applicazione di una limitazione;
b)
informare l’interessato del suo diritto a proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o a proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea;
c)
concedere all’interessato il diritto che era oggetto della limitazione ormai revocata.
3. Il titolare del trattamento riesamina ogni sei mesi la necessità di mantenere una limitazione applicata a norma della presente decisione e documenta il riesame in una nota di valutazione interna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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