Art. 8
Riesame da parte del DPO
In vigore dal 22 nov 2022
Riesame da parte del DPO
1. Qualora limiti l’applicazione dei diritti dell’interessato, il titolare del trattamento è tenuto a coinvolgere costantemente il DPO. In particolare, si applicano le seguenti disposizioni:
a)
il titolare del trattamento consulta senza indebito ritardo il DPO;
b)
su richiesta del DPO, il titolare del trattamento fornisce al DPO l’accesso a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto, compresa la nota di valutazione interna di cui all’, paragrafo 3;
c)
il titolare del trattamento documenta il modo in cui è stato coinvolto il DPO, comprese le informazioni pertinenti condivise con quest’ultimo, in particolare la data della sua prima consultazione di cui alla lettera a);
d)
il DPO può chiedere al titolare del trattamento di riesaminare la limitazione;
e)
il titolare del trattamento informa il DPO per iscritto dell’esito del riesame richiesto senza indebito ritardo e in ogni caso prima dell’applicazione di qualsiasi limitazione.
2. Il titolare del trattamento informa il DPO quando la limitazione è stata riesaminata a norma dell’, paragrafo 3, o quando è stata revocata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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