Art. 4
In vigore dal 18 nov 2022
1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni trimestrali congiunte stilate dall’UNODA e dal SIPRI. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione del progetto di cui all’.
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